Falò dice verità che bruciano

Nessuna manipolazione del pubblico, nessuna omissione di fatti importanti e nessuna violazione dell'obbligo di correttezza da parte dei giornalisti. Queste le motivazioni con le quali l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Airr), riunita venerdì scorso a Berna, ha respinto il reclamo presentato dal miliardario Stephan Schmidheiny contro un documentario della Rsi sulla tragedia dell'amianto, in cui si evidenzia anche il ruolo assunto da lui e dalla sua famiglia alla testa della multinazionale Eternit.

Realizzato da Gaetano Agueci, Dinorah Cervini e Maria Roselli e andato in onda su La1 nell'ambito della trasmissione di approfondimento Falò dell'8 settembre 2011, "La multinazionale delle vittime" è un documentario che attraverso le immagini, i suoni, i racconti dei malati, dei medici, dei rappresentanti delle associazioni delle vittime, delle vedove, degli orfani e dei sopravvissuti descrive le conseguenze dell'esposizione professionale e ambientale alle polveri di amianto disperse negli ambienti di lavoro e di vita dagli stabilimenti Eternit, in particolare in Italia e in Svizzera. Ma esso racconta anche il percorso professionale e di vita di Stephan Schmidheiny, che per il suo ruolo alla testa del gruppo svizzero Eternit all'epoca in cui questo controllava la filiale italiana Eternit Spa (cioè tra la metà degli anni Settanta e il 1986, anno del fallimento su auto-istanza) è stato condannato lo scorso febbraio dal Tribunale di Torino a sedici anni di carcere per disastro ambientale doloso permanente e omissione delle misure anti-infortunistiche sui luoghi di lavoro. Reati che si riferiscono all'attività industriale delle fabbriche piemontesi di Casale Monferrato e Cavagnolo, che ha già causato oltre duemila morti e migliaia di malati e che ancora oggi continua a uccidere.
Nel loro reclamo (respinto nel marzo di quest'anno dal mediatore Rsi e poi ribadito in seconda istanza davanti all'Airr) i legali di Stephan Schmidheiny denunciano un'«inequivocabile» violazione della Legge radiotelevisiva, in particolare del «dettame di correttezza». A loro giudizio, il filmato sarebbe stato costruito «in maniera così unilaterale» da non consentire al telespettatore di «formarsi una propria opinione»: nel ricorso si parla di una «mostruosa manipolazione dello spettatore» e si definisce il servizio della Rsi «una condanna filmica, drammaturgica e vocale del dottor Schmidheiny». Agli autori si rimprovera in particolare di aver trattato il problema dell'amianto «esclusivamente dal punto di vista delle vittime», di avere usato «espedienti visivi e acustici» per «convincere lo spettatore che il dottor Schmidheiny ha intenzionalmente messo in conto la morte di molte persone e non si è occupato del destino delle vittime» (come peraltro verrà accertato e scritto dai giudici di Torino nella sentenza di condanna del 13 febbraio 2012, ndr). Nel ricorso si cerca inoltre di sminuire l'importanza del processo di Torino, che fa da "fil rouge" al documentario: nonostante si sia trattato del più grande processo in materia di criminalità d'impresa (con oltre seimila parti civili) mai celebrato in Europa e il primo che ha visto alla sbarra gli ex massimi dirigenti della multinazionale dell'amianto, esso viene definito «privo di qualsivoglia caratteristica peculiare». Ma i legali di Stephan Schmidheiny si spingono ancora oltre quando si "avventurano" sul terreno delle conoscenze scientifiche dell'epoca circa la pericolosità dell'amianto. E lo fanno superando abbondantemente il limite del buongusto quando scrivono che alla consapevolezza della pericolosità si era giunti «solo nel corso degli anni Settanta» e che «fu per primo il dottor Schmidheiny, in anticipo rispetto alle conoscenze scientifiche del tempo, a mettere in atto la lavorazione e manipolazione sicura dell'amianto, a partire dalla metà degli anni Settanta, e poi a decretare ben presto l'abbandono della produzione». Tutte affermazioni che vengono tra l'altro clamorosamente smentite dalle prove raccolte dai magistrati di Torino. Oltre che dalla storia, visto che il nesso di causalità tra la polvere di asbesto e il mesotelioma (il tipico cancro da amianto) è noto sin dal 1943.
L'ha peraltro ricordato lo stesso presidente dell'Airr Roger Blum intervenendo durante l'udienza pubblica che era chiamata a valutare la legalità dell'emissione e le argomentazioni del ricorso di Schmidheiny. Argomentazioni che sono state smontate una dopo l'altra dalla relazione presentata dall'avvocato ticinese Paolo Caratti e approvata al termine della discussione dalla schiacciante maggioranza dei membri della commissione con 7 voti contro uno (a questo proposito si veda l'articolo sotto).
Queste in sintesi le conclusioni:
 •    Non sono state tralasciate questioni essenziali per la formazione dell'opinione del pubblico  Il servizio, pur concentrandosi sul punto di vista delle vittime, dà anche conto del quadro legale vigente all'epoca dei fatti oggetto del processo di Torino e non omette di citare le responsabilità delle autorità sanitarie e giudiziarie dello Stato italiano e di informare sulle conoscenze scientifiche e mediche nel periodo storico in esame.
 •    Il servizio ha dedicato sufficiente spazio al punto di vista del ricorrente malgrado la sua assenza. Stephan Schmidheiny si è rifiutato di rilasciare delle dichiarazioni o di fornire una presa di posizione scritta da inserire nel filmato, ma ha avuto il suo spazio: ha preso la parola il suo avvocato e prima e dopo il servizio è stato sottolineato dallo studio il principio della presunzione d'innocenza.
 •    Stephan Schmidheiny non viene presentato solo in veste negativa e come unico responsabile della tragedia. Il servizio ruota attorno al processo di Torino in cui egli è imputato, ma il documentario traccia un quadro variegato della sua vita e delle sue attività professionali, dal quale traspaiono anche alcune attività connotate positivamente.
 •    Il pubblico non è stato manipolato da immagini e musiche a forte impatto emozionale. Queste forme non verbali non hanno rafforzato la tesi della responsabilità del ricorrente. L'impostazione del servizio data dalla redazione è stata quella di far parlare direttamente delle persone che lavoravano nell'ambito della produzione del cemento-amianto rispettivamente di parenti di persone decedute di mesotelioma. Ciò implica la presentazione della loro sofferenza e pertanto d'immagini con contenuto emozionale rilevante.
 •    Il pubblico ha potuto formarsi un'opinione sulle conseguenze della produzione di amianto, perché possiede conoscenze preliminari di livello che va «da medio a medio alto». Il tema, soprattutto nella Svizzera italiana, viene trattato dai media da molto tempo e a scadenze regolari e la pericolosità dell'asbesto è conosciuta, soprattutto per la sua presenza in molti materiali incorporati negli edifici.

Una voce "amica" e stonata

I giudizi più duri sull'emissione dall'avocatessa Schoch Zeller, che casualmente è collega di lavoro dei legali di Schmidheiny

«Anche se il documentario mira a rappresentare la situazione delle vittime, gli occhi sono sempre puntati sull'aula del tribunale di Torino, il che rende molto debole la posizione di Stephan Schmidheiny: si dice troppo poco sui suoi punti di vista. E poi non è vero che le conoscenze preliminari del pubblico sono sufficienti, perché si sa delle malattie asbesto-correlate, ma la storia dell'amianto è meno conosciuta e quella relativa alle responsabilità degli Stati non lo è affatto. C'è dunque stata una certa manipolazione». Questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'avvocatessa Claudia Schoch Zeller, che è risultata l'unica voce fuori dal coro e l'unica esponente dell'Airr a votare contro il documento redatto da Paolo Caratti.
Nulla di anomalo se non fosse per il fatto che l'interessata intrattiene stretti rapporti professionali con i professori Urs Saxer e Matthias Schwaibold, cioè i legali che hanno allestito il ricorso per conto di Stephan Schmidheiny: insieme al primo siede nel consiglio di fondazione di Medialex (fondazione che ha come scopo la promozione della scienza giuridica nel campo della comunicazione e che pubblica la prestigiosa omonima rivista) e con entrambi fa parte del gruppo di esperti in diritto di Stampa svizzera, associazione che rappresenta gli interessi degli editori. Nonostante questo (perlomeno apparente) conflitto d'interessi, la signora Schoch Zeller non ha ritenuto di doversi ricusare e anzi ha votato e addirittura partecipato attivamente alla discussione. Da noi contattato per dei chiarimenti, il presidente dell'Airr Roger Blum si è rifiutato di concederci un'intervista, ma ci ha fatto pervenire questa presa di posizione scritta: «La ricusa è obbligatoria quando sussistono legami professionali e d'affari con una delle parti o vi è una stretta vicinanza dovuta a matrimonio, parentela, amicizia intima, eccetera. Essa non è però necessaria quando un membro dell'Airr e dei soggetti coinvolti nel procedimento siedono insieme in associazioni o organi dai quali non derivano rapporti di dipendenza. La Svizzera è piccola; nel settore dei media, per così dire, ci conosciamo tutti e abbiamo sempre a che fare l'uno con l'altro. Molti membri dell'Airr dovrebbero ricusarsi permanentemente se l'appartenenza comune a un qualunque soggetto fosse un motivo di ricusa. Il Tribunale federale si è espresso in questo senso in un caso concreto», conclude il presidente dell'Airr.
Anche se tutto è avvenuto entro i termini della legalità, restano i dubbi sull'opportunità della partecipazione al dibattito di Claudia Schoch Zeller. Va infatti rimarcato che nella stessa occasione la vicepresidente dell'Airr Regula Bähler si è invece ricusata e non ha partecipato all'udienza, per il solo fatto che in passato (l'ultima volta sei anni fa) era stata legale di fiducia per vicende riguardanti Eternit AG dell'allora datore di
lavoro di una delle autrici del documentario contestato da Schmidheiny. Forse, è una questione di stile.   

Pubblicato il

26.10.2012 01:00
Claudio Carrer
Editore

Sindacato Unia

Direzione

Claudio Carrer

Redazione

Francesco Bonsaver

Raffaella Brignoni

Federico Franchini

Mattia Lento

Indirizzo
Redazione area
Via Canonica 3
CP 1344
CH-6901 Lugano
Contatto
info@areaonline.ch

Inserzioni pubblicitarie

Tariffe pubblicitarie

T. +4191 912 33 88
info@areaonline.ch

Abbonamenti

T. +4191 912 33 80
Formulario online

INFO

Impressum

Privacy Policy

Cookies Policy

 

 

© Copyright 2023